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ZX1....parliamone qua

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  • #41
    Re: ZX1....parliamone qua

    Originariamente inviato da turbonet


    scusa, eh..

    ma a te cosa importa d dove o come una persona acquista ZX1?

    nn credo debba essere 1 tuo problema... o sbaglio?
    ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    a me nulla, è che i prodotti petroliferi non sono ancora in libera circolazione anche all'interno della UE. Poi ogniuno è libero di non mangiarsi i dolcetti siciliani
    + High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina

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    • #42
      Re: ZX1....parliamone qua

      Art.8 - OPERATORE PROFESSIONALE
      Comma 1
      Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
      deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento
      dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza, competente
      per territorio. Allo operatore registrato è attribuito un codice d’accisa.

      Comma 2
      L’operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell’accisa relativa ai prodotti che riceve
      in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad
      ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

      Comma 3
      Se l’operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell’esercizio della
      sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo
      se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all’ufficio tecnico di finanza,
      competente per territorio, e garantisce il pagamento dell’accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
      controllo inteso ad accertare l’effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell’accisa. Copia
      della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall’ufficio tecnico di
      finanza che l’ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto
      dall’art.6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

      Comma 4
      Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa è esigibile all’atto del ricevimento della merce e
      deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
      di arrivo.
      + High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina

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      • #43
        Re: ZX1....parliamone qua

        Art. 9 - RAPPRESENTANTE FISCALE

        Comma 1
        Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato
        mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in
        nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di
        cui all’art.8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

        Comma 2
        Il rappresentante fiscale deve in particolare:
        a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità
        dell’esercente l’impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
        b) pagare l’accisa entro il termine e con le modalità previste dall’art. 8, comma 4;
        c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all’ufficio finanziario competente
        gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce
        viene consegnata.

        Comma 3
        I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva
        autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente
        per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione
        per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’art.7, comma 1-sexies, del Dl
        30/12/1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/2/1992, n.66. Ai rappresentanti fiscali
        è attribuito un codice di accisa.
        + High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina

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        • #44
          Re: ZX1....parliamone qua

          Art.10 - CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA E GIÀ IMME SSI IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO

          Comma 1
          Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a
          scopo commerciale nel territorio dello Stato.

          Comma 2
          La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento
          secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l’osservanza delle modalità stabilite
          dai competenti organi comunitari.

          Comma 3
          L’accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della
          spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all’ufficio tecnico di finanza,
          competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito
          il pagamento dell’accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il
          primo giorno lavorativo successivo a quello dell’arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi
          ad ogni controllo che permetta di accertare l’arrivo della merce e l’avvenuto pagamento
          dell’accisa.

          Comma 4
          Quando l’accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l’acquirente nazionale
          non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o
          non registrato, l’accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello
          Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all’art.9.
          + High Performance + ZX1 + HF + TurboVaporOil + 2 DustExtract + Iniezione Acqua + magneti e tra un po' centralina

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          • #45
            Re: ZX1....parliamone qua

            Originariamente inviato da azzurro1967
            50 sterline, pari ad €uro 72,99 (Lire 141.328)

            non ho capito se ci sono spese di spedizione da pagare extra.

            per la PostePay non ci dovrebbero essere problemi perchè aderisce al circuito Visa Electron che è menzionato tra le opzioni di pagamento.

            Un saluto
            io guardando la carta di credito ho speso 99.70 euro per un litro compreso le spese di spedizione e iva

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            • #46
              Re: ZX1....parliamone qua

              Non mi fate leggere tutta l'altra discussione, ma qual'è la percentuale d'uso dello ZX1?
              Grazie
              Antonello
              Consumo Peugeot 3008
              Consumo Liberty 125

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              • #47
                Re: ZX1....parliamone qua

                al 5% e vai sul sicuro
                Ultima modifica di alfona-gt; 07-03-2006, 11:22.

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                • #48
                  Re: ZX1....parliamone qua

                  Originariamente inviato da B2B
                  Art.8 - OPERATORE PROFESSIONALE
                  Comma 1
                  Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di
                  deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento
                  dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza, competente
                  per territorio. Allo operatore registrato è attribuito un codice d’accisa.

                  Comma 2
                  L’operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell’accisa relativa ai prodotti che riceve
                  in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad
                  ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

                  Comma 3
                  Se l’operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell’esercizio della
                  sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo
                  se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all’ufficio tecnico di finanza,
                  competente per territorio, e garantisce il pagamento dell’accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi
                  controllo inteso ad accertare l’effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell’accisa. Copia
                  della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall’ufficio tecnico di
                  finanza che l’ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto
                  dall’art.6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

                  Comma 4
                  Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa è esigibile all’atto del ricevimento della merce e
                  deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
                  di arrivo.
                  Interessante. Questa parte sembra dedicata al solo venditore. Non riguarda comunque l’acquirente come privato cittadino, per uso privato.

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                  • #49
                    Re: ZX1....parliamone qua

                    Originariamente inviato da B2B
                    Art. 9 - RAPPRESENTANTE FISCALE

                    Comma 1
                    Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato della Unione europea, il depositario autorizzato
                    mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in
                    nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato od operatore professionale di
                    cui all’art.8, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

                    Comma 2
                    Il rappresentante fiscale deve in particolare:
                    a) garantire il pagamento della accisa secondo le modalità vigenti, ferma restando la responsabilità
                    dell’esercente l’impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
                    b) pagare l’accisa entro il termine e con le modalità previste dall’art. 8, comma 4;
                    c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all’ufficio finanziario competente
                    gli estremi dei documenti di accompagnamento della merce ed il luogo in cui la merce
                    viene consegnata.

                    Comma 3
                    I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva
                    autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente
                    per territorio in relazione al luogo di destinazione delle merci. Si prescinde da tale autorizzazione
                    per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’art.7, comma 1-sexies, del Dl
                    30/12/1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/2/1992, n.66. Ai rappresentanti fiscali
                    è attribuito un codice di accisa.
                    Idem come sopra: questo non riguarda l’acquirente come privato cittadino, per uso privato. Almeno così ho capito.

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                    • #50
                      Re: ZX1....parliamone qua

                      Originariamente inviato da B2B
                      Art.10 - CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA E GIÀ IMME SSI IN CONSUMO IN ALTRO STATO MEMBRO

                      Comma 1
                      Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a
                      scopo commerciale nel territorio dello Stato.

                      Comma 2
                      La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento
                      secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l’osservanza delle modalità stabilite
                      dai competenti organi comunitari.

                      Comma 3
                      L’accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della
                      spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all’ufficio tecnico di finanza,
                      competente per territorio in relazione al luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito
                      il pagamento dell’accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il
                      primo giorno lavorativo successivo a quello dell’arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi
                      ad ogni controllo che permetta di accertare l’arrivo della merce e l’avvenuto pagamento
                      dell’accisa.

                      Comma 4
                      Quando l’accisa è a carico del venditore comunitario e in tutti i casi in cui l’acquirente nazionale
                      non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o
                      non registrato, l’accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello
                      Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all’art.9.
                      Molto interessante! Secondo il Comma 4, l'accisa deve essere pagata dal rappresentate fiscale del venditore, non dall’acquirente che acquista come privato cittadino. Almeno questo mi sembra di capire.

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