ed ecco che hanno beccato anche le auto d'epoca...
Con circolare N.V/11/736/96 la Direzione Centrale per gli affari giuridici del Ministero delle Finanze precisa che in base all’art.3 comma 155 della legge n.549
Il beneficio dell’esenzione delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli storici iscritti all’ASI e Registri Storici è valido solo per veicoli costruiti da oltre 30 anni. Pertanto i veicoli storici aventi un vetustà inferiore ai 30 anni debbono corrispondere le tasse automobilistiche anche nel caso in cui in precedenza sia stata ad essi riconosciuta l’agevolazione fiscale. All’ACI sarà inviato l’elenco dei veicoli nei cui confronti è venuta meno l’agevolazione fiscale. Per tali veicoli dovranno essere corrisposti anche gli arretrati con mora dei bolli non pagati.
N.D.R. Restano in ogni caso valide le agevolazioni previste dalle normative regionali successive alla legge 549.Si precisa inoltre che il decreto legge 269/03 stabilisce che non possono essere richieste tasse evase dopo il terzo anno (in pratica al quarto anno). Pertanto va respinta una richiesta di pagamento relativa ai bolli evasi salvo che la notificazione sia avvenuta prima dell’uscita del decreto legge.
ALLUCINANTE!!!
Con circolare N.V/11/736/96 la Direzione Centrale per gli affari giuridici del Ministero delle Finanze precisa che in base all’art.3 comma 155 della legge n.549
Il beneficio dell’esenzione delle tasse automobilistiche a favore dei veicoli storici iscritti all’ASI e Registri Storici è valido solo per veicoli costruiti da oltre 30 anni. Pertanto i veicoli storici aventi un vetustà inferiore ai 30 anni debbono corrispondere le tasse automobilistiche anche nel caso in cui in precedenza sia stata ad essi riconosciuta l’agevolazione fiscale. All’ACI sarà inviato l’elenco dei veicoli nei cui confronti è venuta meno l’agevolazione fiscale. Per tali veicoli dovranno essere corrisposti anche gli arretrati con mora dei bolli non pagati.
N.D.R. Restano in ogni caso valide le agevolazioni previste dalle normative regionali successive alla legge 549.Si precisa inoltre che il decreto legge 269/03 stabilisce che non possono essere richieste tasse evase dopo il terzo anno (in pratica al quarto anno). Pertanto va respinta una richiesta di pagamento relativa ai bolli evasi salvo che la notificazione sia avvenuta prima dell’uscita del decreto legge.
ALLUCINANTE!!!
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