Per un po' vi sconsiglio download dai programmi share (Ovvero Win MX, DC++, eMule e tanti altri...)
IMPORTANTE E FATE GIRARE
Ciao a tutti,
per un mese non scaricate assolutamente nè film nè musica.
E' stato approvato segretamente in questa settimana un decreto
ministeriale per il quale il provider (es. Tin, Wind, FastWeb ecc.
ecc.)
è obbligato a consegnare il tabulato (tramite l'IP) degli utenti che
scaricano film o musica per castigare in modo esemplare alcune aziende e alcuni privati.
Sono quindi monitorati tutti gli utenti che scaricano con WinMx, Kazaa, Emule ecc. ecc.
Lasciate quindi passare un mesetto che si calmi la buriana.
E' inutile dire che ogni download è assolutamente vietato.
Fate girare la voce anche a tutti i vostri amici. Gli farete un grande
favore.
Questa volta non scherzano davvero.
Grazie.
testo in vigore dal: 24-3-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per
via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra
utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;».
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al
pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta
dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di
qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di
un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto
non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli
strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico
specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con
le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la
prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
fornitori di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno ovvero dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettivita' e di servizi
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettivita' e di servizi che abbiano avuto
effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare
le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero l'autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro
250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
IMPORTANTE E FATE GIRARE
Ciao a tutti,
per un mese non scaricate assolutamente nè film nè musica.
E' stato approvato segretamente in questa settimana un decreto
ministeriale per il quale il provider (es. Tin, Wind, FastWeb ecc.
ecc.)
è obbligato a consegnare il tabulato (tramite l'IP) degli utenti che
scaricano film o musica per castigare in modo esemplare alcune aziende e alcuni privati.
Sono quindi monitorati tutti gli utenti che scaricano con WinMx, Kazaa, Emule ecc. ecc.
Lasciate quindi passare un mesetto che si calmi la buriana.
E' inutile dire che ogni download è assolutamente vietato.
Fate girare la voce anche a tutti i vostri amici. Gli farete un grande
favore.
Questa volta non scherzano davvero.
Grazie.
testo in vigore dal: 24-3-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere
cinematografiche e assimilate
1. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per
via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra
utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi
genere;».
2. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al
pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione
di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta
dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di
qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di
un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto
non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli
strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su
un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico
specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad
incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con
le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».
3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la
prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
4. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
fornitori di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno ovvero dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettivita' e di servizi
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
6. I fornitori di connettivita' e di servizi che abbiano avuto
effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare
le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero l'autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro
250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
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