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non vedere un posto di blocco..

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  • non vedere un posto di blocco..

    purtropp giovedi' mttina stavo andando allo tage...son partito da un semaforo a velocita' medio basssa..avro' fatto 1 2 3 fino ai 50
    la mia macchia fa parecchio rumore..dopo il semaforo c'e' un grossa rotonda..sull destra c'erano ei vigili he sentendo il rumore mi han fatto paletta..il problema e' che io li ho visti all'ultimo.(la rotonda e' molto larga e non si son messi in mzzo alla strada..)...oramai ero gia' passato..

    dovet sapere che dopo monza non vevo nora levato il alice perche' ero senza le brugole giuste..allo stage.(dove c'e una offiicna..) avrei provveduto a smontarlo..
    quindi mi son fatto prendere dall'agitazione e ho continuato a guidare..(300 euro + collaudo per un volante che avrei tolto dopo 10 min.non mi andava la cosa...)
    cmq ero convinto mi avrebbero seguito e quindi ho proseguito ai 50..in effetti non li avevo visti se non all'ultimo, la strada era senso unico, per di piu' sotto un ponte della ferrovia e non potevo fermarmi..sicuramente non tavo scappando..
    pero' non si son mossi...
    dovete sapere che la stazione dei vigili e' 2 palazzi dietro il mio..quindi ero convinto di trovarli al ritorno a casa..

    ma torno a casa niente..

    aspetto fino a oggi..

    niente...

    ovviamente non voglio commenti sul mio gesto..vorrei solo sapere in che sanzioni posso incorrere..
    (cmq l notte stessa ho rimesso il terminale originale..)
    L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

  • #2
    x non esserti fermato? art. 192 del codice, comma 1, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
    Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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    • #3
      Messaggio originariamente postato da Stè 500
      x non esserti fermato? art. 192 del codice, comma 1, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.
      Grandissimo, le sai tutte!!!

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      • #4
        e bè, ho il codice fresco fresco aggiornato al 2003, alla fine uno se li impara pure gli articoli.
        Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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        • #5
          Messaggio originariamente postato da Stè 500
          e bè, ho il codice fresco fresco aggiornato al 2003, alla fine uno se li impara pure gli articoli.
          l'importo della sanzione amministrativa viene stabilita dal Prefetto

          EDITATO
          Ultima modifica di 156; 03-06-2003, 10:02.
          www.alfasport.net - Per chi ha l'Alfa Romeo nel cuore
          "156-Cuore Sportivo"
          A.C.M. <-> DIAVOLI ROSSONERI Super Pippo
          - Q.d.B. - Quelli del Biscione - Socio n°2 - Visita il sito ufficiale.
          Volkswagen Polo Zone Honorary Member
          -->Quelli Coi Lexus <-- Socio 17 - sgratt... sgratt

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          • #6
            si questo secondo franco che passa qui sotto tutte le mattine per incontrare nando al bar.
            Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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            • #8
              Ministero dell'Interno
              Direzione Centrale
              per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
              Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^
              ***0***
              N.300/A/46289/101/20/21/9 Roma, 6 dicembre 1999
              OGGETTO: Articoli 192, commi 1 e 2, e 202, comma 3, del Codice della strada. Pagamento in
              misura ridotta non consentito.
              Sono pervenuti presso questo Ufficio numerosi quesiti in ordine all’applicazione
              dell’art. 192 del Codice della Strada, relativamente alle ipotesi dei commi 1 e 2, che prevedono l’obbligo degli utenti di fermarsi all’invito rivolto da chi è preposto allo svolgimento di un servizio
              di polizia stradale, in uniforme o munito di apposito distintivo, nonché l’obbligo di esibire, a richiesta degli stessi organi, documenti in materia di circolazione stradale previsti dalla normativa, contestualmente all’accertamento di altri illeciti previsti dal Codice della Strada.
              In questi casi l’art.202, comma 3, del Codice della Strada non consente al trasgressore di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui al comma 1, prevedendo la trasmissione del verbale di contestazione della violazione al Prefetto entro 10 giorni, perché questi possa valutare il fatto, ed eventualmente emettere un’ordinanza motivata, con la quale ingiungere il
              pagamento di una somma determinata.
              Dalla lettura delle norme appare chiaro come il legislatore abbia voluto “censurare” il comportamento dell’utente che rifiuta di fermarsi o di esibire i documenti, considerando questa condotta particolarmente grave, non consentendogli, pertanto, la possibilità di avvalersi della facoltà del pagamento in misura ridotta, rimettendo la decisione sul “quantum” all’Autorità Amministrativa, che può ingiungere al trasgressore il pagamento di una somma superiore al minimo edittale previsto.
              Alla luce di quanto precede, sembrerebbe evidente che il pagamento in misura ridotta sia escluso non solo per le violazioni di cui all’art. 192, commi 1 e 2, del Codice della Strada, ma
              anche per tutte le altre violazioni alle norme di comportamento contestate al medesimo trasgressore che costituiscono, nella circostanza, un “unicum” con le violazioni in argomento, alle quali sembrano strettamente connesse da un legame di interdipendenza, attesa la finalità di sottrarsi al controllo dell’Autorità perseguita con il rifiuto da parte dell’utente.
              In questo caso, il dettato dell’art. 202, comma 3, disponendo che “il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sè”, sembra confermare questo orientamento.
              Qualora il legislatore avesse voluto estendere il beneficio del pagamento in misura
              ridotta agli altri illeciti contestualmente accertati, avrebbe dovuto specificare tassativamente i casi in
              cui questa facoltà non era ammessa e non usare la formulazione dianzi riportata che comporta
              l’esclusione della possibilità del pagamento in misura ridotta riguardo tutte le fattispecie contestate
              nella circostanza in cui l’utente si sia sottratto al controllo dell’Autorità.
              Al contrario non sembra potersi addivenire alle stesse conclusioni nel caso in cui la
              violazione contestata preveda la sanzione amministrativa della confisca, altra ipotesi in cui non è
              ammesso il pagamento in misura ridotta.
              In questo caso, non essendoci il presupposto del comportamento particolarmente
              grave del rifiuto di sottrarsi al controllo dell’Autorità, non sembra esclusa la possibilità di avvalersi
              del pagamento in misura ridotta per le altre violazioni alle norme di comportamento eventualmente
              contestate nella circostanza.
              IL DIRETTORE CENTRALE
              Ultima modifica di 156; 03-06-2003, 08:04.
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              • #9
                Ho editato il post relativo alla comunicazione ove per mera svista avevo esposto che la comunicazione doveva essere fatta al PM. La comunicazione viene fatta al Prefetto con l'invio del relativo verbale.
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                • #10
                  il pagamento in misura ridotta riguarda un'infrazione commessa nella circostanza. ma se uno non commette nessuna infrazione e semplicemente non si ferma la sanzione è quella prevista dal'art. 192 comma 6, cioè quanto detto sopra. il comma 7 riguarda la pena x chi viola il comma 4, cioè forzare un posto di blocco e in questo caso OVE IL FATTO NON COSTITUISCA REATO la sanzione è da 1083,60 € a 4337,55 €.
                  Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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