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Auto con più di 20 anni

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  • #11
    Re: Auto con più di 20 anni

    Non vedo il link, il VW Golf club Italia sai se ha qualche convenzione?

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    • #12
      Re: Auto con più di 20 anni

      Originariamente inviato da cop
      Non vedo il link, il VW Golf club Italia sai se ha qualche convenzione?
      Nessun tipo di convenzione, per farla bisogna avere un numero di soci con auto storiche di rilievo o comunque un buon numero di soci, 150 persone nn sono sufficienti.
      Killing is my business..........
      ....and my business is good !!!


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      • #13
        Re: Auto con più di 20 anni

        tutte le auto con + di 20 anni a partire dalla prima immatricolazione, possono usufruire dei vantaggi delle ultratrentennali in quanto a bollo e dei vantaggi assicurativi, solo se di interesse storico e collezionistico e iscritte negli appositi registri e solo se la compagnia assicurativa prevede tali eventualità, fissandone eventuali prescrizioni e restrizioni. in ogni caso non possono essere reimmatricolate auto non di interesse storico e collezionistico. tutte le auto di interesse storico e collezionistico che non abbiano caratteristiche atte a permetterne la circolazione in condizioni di sicurezza ovvero che non abbiano le dotazioni e gli equipaggiamenti regolamentari, sono definite storiche e la loro circolazione è consentita solo in occasione di raduni e manifestazioni sportive e collezionistiche.
        Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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        • #14
          Re: Auto con più di 20 anni

          Originariamente inviato da Stè 500
          ...e iscritte negli appositi registri...
          è quello che dicevo io...
          ma allora è vera o no sta cosa??
          Con una Punto da guidare.... E l'RX-8 nel cuore!!

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          • #15
            Re: Auto con più di 20 anni

            Originariamente inviato da mn1186
            è quello che dicevo io...
            ma allora è vera o no sta cosa??
            certo che è vera.
            Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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            • #16
              Re: Auto con più di 20 anni

              Originariamente inviato da St&#232 Visualizza il messaggio
              tutte le auto con + di 20 anni a partire dalla prima immatricolazione, possono usufruire dei vantaggi delle ultratrentennali in quanto a bollo e dei vantaggi assicurativi, solo se di interesse storico e collezionistico e iscritte negli appositi registri e solo se la compagnia assicurativa prevede tali eventualità, fissandone eventuali prescrizioni e restrizioni. in ogni caso non possono essere reimmatricolate auto non di interesse storico e collezionistico. tutte le auto di interesse storico e collezionistico che non abbiano caratteristiche atte a permetterne la circolazione in condizioni di sicurezza ovvero che non abbiano le dotazioni e gli equipaggiamenti regolamentari, sono definite storiche e la loro circolazione è consentita solo in occasione di raduni e manifestazioni sportive e collezionistiche.
              L'ultima parte non la conoscevo ma mi permetto di dubitarne; il mio maggiolone non ha le cinture di sicurezza omologate perchè all'epoca non erano previste (la legge è del '76 se ricordo bene) ma lo posso usare in tutta libertà e senza nessun problema, addirittura sono stato multato perchè non le avevo, ho fatto ricorso e l'ho vinto senza nessun tipo di problema (ho presentato lettera dell'autogerma, lettera del ministero dei trasporti e nulla pi&#249.
              Le agevolazioni a loro volta dipendono dalla regione per quel che concerne il bollo perchè hanno libertà di azione verso le auto tra i 20 e i 30 anni tant'è che non in tutte si paga il bollo ridotto.
              Per le assicurazioni invece tutto dipende dalle singole compagnie anche se ormai tutte richiedono l'iscrizione a un qualche registro, che sia anche solo un database del club.
              Te lo dico con certezza assoluta perchè lo vivo tutti i giorni e me ne interesso da anni, oltre al fatto che con il club di mio padre ci si è informati a dovere prima di fare una convenzione circa 5 anni fa con una compagnia assicurativa.

              EDIT
              Aggiungo che non esiste una lista per cui un dato veicolo è di interesse storico e un altro non lo è, è sufficiente che abbia 20 anni. Altra cosa è il rientrare nella lista Asi che altro non è che la lista delle auto dei tesserati Asi e non una lista scritta con criterio e cognizione di causa.
              Ultima modifica di Am Tuning; 10-08-2006, 14:50.
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              • #17
                Re: Auto con più di 20 anni

                TITOLO III - DEI VEICOLI

                Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

                Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.

                1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
                2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T.
                3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
                a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
                b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
                4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI
                5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
                6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €68,25 a €275,10 se si tratta di autoveicoli, o da €33,60 a €137,55 se si tratta di motoveicoli.

                Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

                TITOLO III - DEI VEICOLI

                Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

                Art. 214. - Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca (art. 60 C.s.).

                1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.
                2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:
                a) 40 km/h, in ogni caso;
                b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
                c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
                3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
                4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
                5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

                TITOLO III - DEI VEICOLI

                Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

                Art. 215. - Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico (art. 60 C.s.).

                1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
                2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
                3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
                4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
                5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
                6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
                7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
                8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.
                Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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                • #18
                  Re: Auto con più di 20 anni

                  In base a questo testo di legge mi spieghi allora come mai ci sono ancora migliaia di maggiolini circolanti per strada quotidianamente senza problemi?
                  Non hanno attacchi omologati per le cinture di sicurezza che spesso nemmeno montano, non hanno il retronebbia (che era optional) non hanno le 4 frecce (che non erano ammesse) eppure passano revisioni senza problemi tutti i giorni, circolano quotidianamente e godono di tutti i benefici delle auto storiche pur non rientrando nella lista arbitraria stilata dall'asi.
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                  • #19
                    Re: Auto con più di 20 anni

                    Originariamente inviato da Stè 500
                    tutte le auto con + di 20 anni a partire dalla prima immatricolazione, possono usufruire dei vantaggi delle ultratrentennali in quanto a bollo e dei vantaggi assicurativi, solo se di interesse storico e collezionistico e iscritte negli appositi registri e solo se la compagnia assicurativa prevede tali eventualità, fissandone eventuali prescrizioni e restrizioni. in ogni caso non possono essere reimmatricolate auto non di interesse storico e collezionistico. tutte le auto di interesse storico e collezionistico che non abbiano caratteristiche atte a permetterne la circolazione in condizioni di sicurezza ovvero che non abbiano le dotazioni e gli equipaggiamenti regolamentari, sono definite storiche e la loro circolazione è consentita solo in occasione di raduni e manifestazioni sportive e collezionistiche.
                    Ma in questo caso allora visto che la Golf GTI è fornita di dotazioni ed equipaggiamenti regolamentari può circolare normalmente.

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                    • #20
                      Re: Auto con più di 20 anni

                      Originariamente inviato da Am Tuning
                      In base a questo testo di legge mi spieghi allora come mai ci sono ancora migliaia di maggiolini circolanti per strada quotidianamente senza problemi?
                      Non hanno attacchi omologati per le cinture di sicurezza che spesso nemmeno montano, non hanno il retronebbia (che era optional) non hanno le 4 frecce (che non erano ammesse) eppure passano revisioni senza problemi tutti i giorni, circolano quotidianamente e godono di tutti i benefici delle auto storiche pur non rientrando nella lista arbitraria stilata dall'asi.
                      ma i dispositivi che mancano a queste auto sono dispositivi accessori non fondamentali x la circolazione, come possono esserlo le luci di posizione e i proiettori. l'obbligo delle cinture di sicurezza non sussiste x i veicoli immatricolati precedentemente al 1976, sia che abbiano attacchi, sia che non li abbiano, quindi ecco risolto il primo inconveniente, dopodichè retronebbia e indicatore d'emergenza sono 2 dispositivi accessori che non sono sostanziali x la circolazione, in quanto il codice della strada ne prescrive l'uso (come del resto fa x le cinte) qualora il veicolo ne sia dotato.
                      Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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