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Acquisto Auto tramite legge 104

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  • Acquisto Auto tramite legge 104

    Ciao a tutti

    Non sò se c'è qualcuno che mi può aiutare... forse a mia madre danno la legge 104 (legge sull'invalidità) e sapevo che c'era la possibilità di sconto per acquistare un auto tramite questa legge.

    C'è qualcuno che sà come bisogna agire... quanto sconto c'è... le carte che servono... insomma un pò tutto ho cercato tramite google... ma non ho trovato gran che...

    grazie a tutti
    1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
    www.SaintTDI.Com A.S. ROMA - LA STORIA SIAMO NOI !! Living A Dream
    "Giallorossi si diventa, perchè essere romanisti significa avere tutto e tutti contro, perchè ciò non ti affligge ma ti esalta, perchè la scelta implica il coraggio, perchè io malgrado tutto... resterò sempre un cuore da ULTRAS!"

  • #2
    Re: Acquisto Auto tramite legge 104

    quando leggevo il forum della peugeot 307 c'era un ragazzo che forse aveva avuto sconti per l'invalidità di un familiare...se riesco provo a contattarlo ma non ti assicuro nulla...

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    • #3
      Re: Acquisto Auto tramite legge 104

      ti ringrazio tanto dario già il pensiero conta
      1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
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      • #4
        Re: Acquisto Auto tramite legge 104

        scusate se mi intrometto...si potrebbe sapere anche se valga solo per la auto nuove o anche per l'usato...
        |GOTTALOVETHEFORTYSICSY|
        Stay classy
        "Il mio concetto di tamarro corrisponde esattamente al tuo concetto di stile" ®

        – Vendo cerchi e componenti vari –

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        • #5
          Re: Acquisto Auto tramite legge 104

          mmm oddio... a pensarci penso solo per auto nuove, ma potrei sbagliarmi
          1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
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          • #6
            Re: Acquisto Auto tramite legge 104

            non dovresti pagare l'iva, ovviamente solo sulle auto nuove, per mio nonno ha funzionato così...

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            • #7
              Re: Acquisto Auto tramite legge 104

              AGEVOLAZIONE I.V.A. AL 4%

              SULL'ACQUISTO DI VEICOLI:

              * ai sensi della Legge n. 97 del 9 aprile 1986;
              * ai sensi della Legge n. 104/92 art. 27;
              * ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 (Legge Finanziaria 1998).
              * ai sensi della Legge n. 342 del 21/11/00 art. 50
              * ai sensi della Legge n. 388 del 23/12/00 art. 30
              * ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 1 del 03/01/00
              * ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/01

              L'agevolazione IVA ridotta al 4%, già prevista per i guidatori disabili, con auto adattata, inclusa quella munita di solo cambio automatico di serie, ora è estesa anche ai disabili di seguito secificati, non in possesso di patente speciale per l'acquisto di autovetture, motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporti specifici (entro i limiti di cilindrata di 2000 cc. per motori a benzina e 2800 cc. per motori diesel):
              * Non vedenti e sordomuti;
              * disabili psichici o mentali gravi titolari di indennità di accompagnamento.

              E' possibile usufruire di questa riduzione fiscale una volta ogni quattro anni, a meno che il veicolo non venga cancellato dal Pubblico Registro a seguito di furto o demolizione.

              Documentazione da presentare, che dovrà essere allegata alla fattura del veicolo ed inviata dal concessionario all'Ufficio IVA entro 30 gg. dalla data della cessione:

              DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE

              (O MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE).

              o fotocopia della patente di categoria speciale;
              o fotocopia del certificato della Commissione Medica Provinciale con relativa prescrizione degli adattamenti di guida, in occasione di primo rilascio o di rinnovo patente.
              o Autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto di autovettura in regime di IVA agevolata.


              COLORO CHE SONO MUNITI DI FOGLIO ROSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DOVRANNO INVECE ALLEGARE:

              o fotocopia del foglio rosa contenente l'indicazione della prescrizione di guida.


              FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI PRODURRE LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE ENTRO 1 ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO.

              DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE

              (TRASPORTATI)
              * fotocopia della carta di circolazione del veicolo, oppure del foglio di via provvisorio;
              * autocertificazione attestante che nel quadriennio anteriore non sia stato effettuato nessun acquisto o importazione di autovetture in regime di IVA agevolata;
              * i disabili affetti da handicap psichico o mentale, o con grave limitazione permanente della deambulazione, compresi i pluriamputati, devono produrre fotocopia del certificato per l'accertamento dello stato di handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92. Per coloro che sono affetti da handicap sensoriale, è sufficiente presentare il certificato di invalidità rilasciato da una qualsiasi Commisione Medica Pubblica.


              Per i disabili fiscalmente a carico di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette è necessario allegare anche:
              * certificato di stato di famiglia; unitamente ad una autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.
              Per le categorie sopra citate il beneficio dell'iva agevolata si ottiene a prescindere dall'adattamento del veicolo.
              L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non sia stata dichiarata la "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle Commissioni Mediche competenti.

              ESENZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

              (BOLLO AUTO)
              o ai sensi della Legge n. 449 del 27/12/97 e relativa circolare n. 30/E del 27/01/98 emanata dal Ministero delle Finanze;
              o ai sensi della Legge 342 del 21/11/00;
              o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 186/E del 15/07/98;
              o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n° 207/E del 16/11/00;
              o ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/01.
              Valida per un solo veicolo.
              Questa normativa ha esteso anche alle categorie di disabili sensoriali, psichici o mentali gravi tale esenzione.


              Documentazione da presentare presso qualsiasi AUTOMOBIL CLUB per l'ottenimento del riconoscimento dell'esonero dal pagamento del bollo auto. Non è necessario presentare ogni anno una nuova richiesta di esenzione.

              DISABILI IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE:
              o fotocopia della carta di circolazione (libretto) riportante l'annotazione dell'avvenuto collaudo relativo alle modifiche di guida come prescritto sulla patente stessa;
              o fotocopia della patente di guida speciale con l'indicazione delle suddette modifiche;
              o fotocopia della prescrizione di guida rilasciata dalla Commissione Medica Provinciale (UNICAMENTE PER COLORO CHE HANNO L'OBBLIGO DEL SOLO CAMBIO AUTOMATICO)
              o fotocopia del certificato per l'accertamento dell'handicap rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale a norma dell'art. 4 della Legge 104/92 (DA RICHIEDERE PRESSO LA ASL DI APPARTENENZA); oppure il certificato ove sia indicata l'invalidità, rilasciato da una Commissione Medica Pubblica.


              DISABILI NON IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE (TRASPORTATI):
              o fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
              Per i non vedenti e sordomuti:
              o certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;
              Per disabili psichici o mentali;
              o verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all'art. 4 della legge n° 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992). derivante da disabilità psichica e certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (di cui alle Leggi 18 del 1980 e n°508 del 1988) emessa dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge n° 295 del 1990);
              Per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati:
              o verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica persso la ASL di cui all'art. 4 della Legge n°104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3 della Legge n° 104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.


              PER I DISABILI FISCALMENTE A CARICO di un familiare, per i minori oppure per le persone interdette necessario allegare anche:
              o certificato di stato di famiglia
              o autocertificazione nella quale si dichiara che la persona disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo.


              ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 104/92


              "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità d'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le Commissioni Mediche che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali."

              Documentazione richiesta per la prenotazione della suddetta visita medica:
              1. certificato di residenza (carta semplice);
              2. certificato di stato di famiglia (carta semplice);
              3. certificato del proprio medico curante attestante la patologia;
              4. domanda da compilare (ritirare presso lo sportello della A.S.L.).


              ESENZIONE IMPOSTA I.P.T.

              ESENZIONE IMPOSTA PROV. DI TRASCRIZIONE I.P.T. ( NUOVA IMMATRICOLAZIONE O PASSAGGIO DI PROPRIETA'):
              o ai sensi del D.M. 27 nov. 98 n. 435
              o ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate n° 1 del 03/01/2001.

              Parallelamente all'esenzione del bollo, i veicoli destinati al trasporo o alla guida dei disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, dei non vedenti e sordomuti che non beneficiano di questa esenzione).


              AGEVOLAZIONI IVA AL 4% PER PRESTAZIONI RESE DALLE OFFICINE PER L'ADATTAMENTO DEI VEICOLI;
              * Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11/05/01.

              Attualmente la normativa dispone l'applicazione dell'iva agevolata al 4% alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, acquistata dai disabili per il proprio trasporto oppure da titolari di patente B speciale, intestatari del veicolo senza alcun riferimento espresso ai limiti di cilindrata (2000 cc. per motori benzina e 2800 cc. per motori diesel), previsti invece per l'acquisto del veicolo.

              AGEVOLAZIONE IVA AL 4% PER LA CESSIONE DI PEZZI, PARTI STACCATE ED ACCESSORI DESTINATI AI VEICOLI UTILIZZATI DAI PORTATORI DI HANDICAP;

              * Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze-Agenzia delle Entrate n° 46 del 11.06.2001.

              La suddetta normativa ha chiarito che l'agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e quindi non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo.



              http://www.anglat.it/main3.html
              Ultima modifica di roky; 22-05-2007, 12:35.

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              • #8
                Re: Acquisto Auto tramite legge 104

                hai l'iva al 4% e in piu la casa automobilistica ti fa degli sconti che variano dal modello...e dalle case ovviamente!!!La macchina dovrà essere intestata alla persona invalida!Per usufruire di questa agevolazione bisogna rimanere dentro dei limiti di cilindrata che variano da nafta a benza!Questa agevolazione la si puo usare solo ogni quattro anni,in piu la persona invalida nn paga il bollo!Per qualsiasi info ci sono!Spero di essere stato esaudiente

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                • #9
                  Re: Acquisto Auto tramite legge 104

                  grazie ragazzuoli siete di molto aiuto
                  1 Cavaliere... 1 Dama... 177 Destrieri...
                  www.SaintTDI.Com A.S. ROMA - LA STORIA SIAMO NOI !! Living A Dream
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                  • #10
                    Re: Acquisto Auto tramite legge 104

                    il ragazzo che ha la 307 mi ha scritto questo

                    La persona deve essere invalida al 100% e avere l'accompagno...va fatta la richiesta all'ASL della propria città per l'agevolazione dell'iva al 4%. Ti rilasciano un documento che ti permette di usufruire dell'iva al 4% su autovetture, elettrodomestici e molte altre cose...

                    se hai bisogno di ulteriori dettagli posso chiedere, ma credo che adesso la prima cosa da fare sia andare all'ASL e fare questa richiesta

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