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Targa anteriore

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  • Targa anteriore

    Non so se è già stato discusso, ma io ho il problema della targa anteriore. Sulla mia Elise sta che è uno schifo, lo stesso capo officina della Lotus mi ha consigliato di metterne una adesiva. Così ho fatto, ne ho fatta una copia plastificata e ridotta di un 7/8 cm. e lo attaccata col biadesivo. L'effetto è buono ed ad una prima occhiata non sembra diversa.... L'altro giorno ho parcheggiato davanti ai carabinieri... m'hanno fatto i complimenti per l'auto ma m'hanno avvertito che quando mi fermano mi fanno la multa! . Mica è giusta, in altri paesi (Inghilterra) è permesso e poi c'è gente che proprio non la monta la targa anteriore
    http://<b><span style="font-size:28p....it</span></b>

  • #2
    Re: Targa anteriore

    Messaggio originariamente postato da Roberto 330 p4
    Non so se è già stato discusso, ma io ho il problema della targa anteriore. Sulla mia Elise sta che è uno schifo, lo stesso capo officina della Lotus mi ha consigliato di metterne una adesiva. Così ho fatto, ne ho fatta una copia plastificata e ridotta di un 7/8 cm. e lo attaccata col biadesivo. L'effetto è buono ed ad una prima occhiata non sembra diversa.... L'altro giorno ho parcheggiato davanti ai carabinieri... m'hanno fatto i complimenti per l'auto ma m'hanno avvertito che quando mi fermano mi fanno la multa! . Mica è giusta, in altri paesi (Inghilterra) è permesso e poi c'è gente che proprio non la monta la targa anteriore
    un amica amica è stata in america è mi ha detto che anche li ha visto auto senza targa anteriore....

    un altra della tante cose da aggiornare nel nostro codice della strada...
    L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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    • #3
      veramente mi pare di ricordare che una volta se te la perdevi potevi girare anche senza la targa anteriore................non so se sto a di una boiata ma mi sembra che era cosi

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      • #4
        Messaggio originariamente postato da never
        veramente mi pare di ricordare che una volta se te la perdevi potevi girare anche senza la targa anteriore................non so se sto a di una boiata ma mi sembra che era cosi


        dici?' la mia dopo l'incidente si era venata e mi han detto "mezzo centrimetro di venatura in più e dovevi reimmatricolare..."

        un mio amico l'ha dovuta reimmatricolare però non si quale aveva perso (però mi pare prprio quel anteriore..)
        L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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        • #5
          Anche un mio amico, sulla sua MX3 evitava di portarla, ma la teneva sempre con se, in caso di contestazioni.
          Credo, però, che per legge, l'unica obbligatoria sia quella posteriore.

          Comunque è da indagare questa cosa.

          LuVi
          v i r z ì :: LuVi ph :: Appennino.tv

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          • #6
            Art. 100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
            Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati diimmatricolazione.

            I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

            I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore conte nente i dati di immatricolazione.

            I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripeti trice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

            Le targhe indicate ai commi 1,2,3,4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

            I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

            Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.

            Nel regolamento e' stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.

            Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

            i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
            la collocazione e le modalita' di installazione;
            le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione.

            Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

            Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

            Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

            Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

            Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.

            Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


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            ATTUAZIONI


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            Art. 256 (Art. 100 Cod. str.)
            (Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)
            Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

            quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del Codice;
            quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del Codice;
            quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del Codice;
            quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del Codice;
            quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del Codice;
            quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice;
            quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del Codice.



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            Art. 258 (Art. 100 Cod. str.)
            (Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento)
            Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1ø ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

            targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);

            targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:

            formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
            formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);

            targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targa EE:

            formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III. 4/l);
            formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig.III.4/m);
            targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);

            targhe di immatricolazione dei motoveicoli, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi; targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, lII.4/r, III.4/v).


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            L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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            • #7
              Art. 259 (Art. 100 Cod. str.)
              (Modalita' di installazione delle targhe)
              Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

              posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

              posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimita' del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

              posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

              posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5ø. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo' essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30ø, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15ø, quando la superficie recante il numero di immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m;

              altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu' possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare i 2 m;

              condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15ø verso il basso);

              determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

              E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta' retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.


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              Art. 260 (Art. 100 Cod. str.)
              (Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione)

              Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi. Il colore dei caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica italiana e la sigla I (ove ricorra) e' nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

              colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;
              colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici.
              colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del Codice.

              Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 + 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.

              Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 2 talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validita' della carta di circolazione.

              Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

              Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del Codice, a partire dal 1ø ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale.

              Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.


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              Art. 262 (Art. 100 Cod. str.)
              (Marchio ufficiale)
              Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, e' costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
              L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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              • #8
                Ca//o, si va nel penale.. . Allora è forse meglio non metterla affatto e tenere l'originale in auto. Ma anche così non va : Appena presa la macchina, nel dubbio), mi hanno fatto la multa perchè ero passato con l'arancione ancora non l'avevo messa, mi ha fermato la finanza (avevo l'Elise da 24 ore... è proprio vero che se hai un auto un po appariscente non ti lasciano in pace ) e mi hanno avvertito che per questa volta mi "perdonavano", perche avevo l'auto fresca di concessionario, ma la targa non la dovevo avere in auto ma montata
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                • #9
                  A parte il casino che ho fatto con la risposta precedente( mi si sono invertite due frasi), volevo fare i complimenti a Nik 978 per l'efficenza e la preparazione... anche se il risultato mi preokkupa . Mi scoccerebbe parecchio andare in tribunale per una targa
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                  • #10
                    Anch'io non sopporto la targa anteriore fa schifo, senza contare che il mio portatarga è un pugno in un occhio! Rovina atntissimo la linea!
                    CLUB MINI ITALIA - Presidente -

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