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Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? SI - NO

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  • Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? SI - NO

    L’autodeterminazione dei popoli -ovvero il diritto/libertà di decidere da sé e per sé di una Comunità/Entità (come il Veneto) portatrice di una perdurante specifica identità- è diventato un diritto universale e cogente solo dopo la seconda guerra mondiale, dopo la sua l’ufficiale consacrazione nel testo della Carta delle Nazioni Unite.

    In precedenza l’autodeterminazione era un mero principio politico, una teoria, un’idea di libertà che, peraltro, aveva avuto, storicamente, già due importanti precedenti nel caso della rivoluzione francese (esempio di autodeterminazione interna poi esportata in Europa) e nel caso della rivoluzione americana (esempio di autodeterminazione interna poi diventata autodeterminazione esterna).

    Trattandosi di un diritto naturale, inalienabile ed indisponibile, il diritto all’autodeterminazione trova la sua forza generatrice nella sua pre-esistenza ad ogni struttura ordinamentale o fonte, creata dall’uomo.

    Ne consegue che questo diritto viene prima dei diritti stabili delle leggi dello Stato.

    Il 4 luglio 1776 le tredici colonie britanniche che rivendicarono ed esercitarono, di fatto, il loro naturale diritto all’autodeterminazione interna, contro il loro sovrano Re Giorgio III, nel dichiarare unilateralmente la loro indipendenza dal Regno Unito affermarono solennemente di aver agito in forza di verità auto-evidenti e di diritti naturali inalienabili.

    Proprio per queste basilari considerazioni (tra l’altro, da me approfondite in un saggio dal titolo “Autodeterminazione” in fase di pubblicazione) le “istanze indipendentiste” del Veneto formalmente non potranno, ed ontologicamente non dovranno, essere discusse nel parlamento italiano.

    Roma è solo un soggetto legittimato passivo nel procedimento di autodeterminazione del Popolo Veneto in quanto essa, anche in forza della Risoluzione ONU 2625 del 24.10.1970, da un lato “ha il dovere di rispettare questi diritti …” e dall’altro “deve astenersi dall’esercitare azioni di forza volte a privare i popoli … del loro diritto alla libertà, all’indipendenza e all’autodeterminazione”.

    E’ il caso di sottolineare che il vero carattere precettivo e direttamente cogente, ovvero giuridicamente obbligatorio e vincolante dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto di autodeterminazione, deriva dalla Carta dell’ONU la quale è, a tutti gli effetti, un Trattato internazionale che disciplina i rapporti interstatali sulla base di norme obbligatorie di risultato e non di norme di indirizzo meramente programmatico.

    Non può non richiamarsi, inoltre, il fatto che l’UNESCO (v. Rapporto 22.02.1990), dopo aver affermato, tra l’altro, che “Alcuni diritti dei popoli sono accettati universalmente. Tra questi vi sono il diritto all’esistenza, il diritto dei popoli all’autodeterminazione e altri diritti”, conclude chiarendo che vi è stretta relazione tra diritti dei popoli e diritti umani e che “entrambe queste categorie di diritti dovrebbero essere considerate come strettamente connesse a difesa dell’essere umano”.

    E’ evidente una volta di più che l’essere umano (singolo o associato) viene prima di ogni struttura o apparato statale, pertanto, così come il diritto di libertà contraddistingue e dà “titolo” alla soggettività individuale dell’essere umano, è evidente che il diritto di autodeterminazione dei popoli contraddistingue e dà “titolo” alla soggettività internazionale del Popolo Veneto in atto di autodeterminarsi.

    Ergo, l’autodeterminazione del Veneto, terra della Serenissima Repubblica non passa per il parlamento di Roma ma costituisce un atto di autodeterminazione unilaterale, legittimamente ufficializzabile dopo l’esito del referendum tra i Veneti avente ad oggetto il quesito “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? SI - NO” contenuto nel progetto di legge 342 del 2013

    che sarà discusso e votato entro breve dal Consiglio Regionale del Veneto convocato, allo scopo, in seduta straordianaria.

    In tal senso si pone anche il parere consultivo reso dalla Corte Internazionale di Giustizia del 22.07.2010, la quale ha risolto i dubbi relativi alla portata del “principio di integrità territoriale” (nel caso dell’Italia l’art. 5 della Costituzione sull’unità e indivisibilità dello Stato) affermando che tale portata “è limitata alla sfera delle relazioni interstatuali” con l’esclusione delle Comunità interne (ad esempio il Veneto rispetto all’Italia) in atto di esercitare il diritto all’autodeterminazione dei popoli.

    Il tutto, ovviamente, deve avvenire in modo pacifico, attraverso referendum o plebisciti democratici e, naturalmente, nel rispetto delle fonti e delle norme del diritto internazionale ai quali deve piegarsi anche il diritto costituzionale interno in forza della stessa norma dell’art. 10 della Costituzione italiana la quale prevedendo testualmente che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, di fatto esclude che le norme del diritto consuetudinario internazionale (fonti primarie) ma anche le norme pattizie dei trattati come il Trattato di New York del dicembre 1966 (fonti secondarie) siano subordinate alle norme del diritto interno.

    Nel caso del Veneto, prima ancora delle cennate ragioni giuridiche, il diritto all’indipendenza, e quindi al ritorno alla piena sovranità statuale del Popolo Veneto attraverso lo strumento dell’autodeterminazione, appare giustificato e difendibile anche in forza delle argomentazioni storiche.

    La popolazione del Veneto attuale costituisce una Nazione a sé che si identifica ancora con la gloriosa storia della millenaria Repubblica di San Marco, le cui tradizioni culturali, le memorie istituzionali, la lingua, il territorio e le radici comuni dei valori di solidarietà, laboriosità, identità sono ancora fortemente percepiti, marcati e vissuti.

    Non c’è dubbio che il Veneto manifesta ancor oggi i suoi tratti -universalmente rionosciuti- di storica Nazione sovrana d’Europa.

    Nel trattato di pace di Vienna, tra Austria e Italia, del 03.10.1866 si stabilì che il passaggio del Veneto all’Italia doveva avvenire “sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate”.

    Tale previsione fu voluta e imposta all’Italia savoiarda perché la diplomazia internazionale di allora riconosceva de facto e de jure in capo al Popolo Veneto il “titolo” della sua sovranità nazionale originaria così come esercitato per ben 1100 anni con autorevolezza e rispetto nel mondo intero.

    Il diritto di un popolo all’esercizio della propria sovranità non può essere né conculcato, né rinunciato, né tantomeno oggetto di disposizione irreversibile.

    Se è vero, come è vero, che ai nostri avi, fu chiesto il 22.10.1866, con una consultazione plebiscitaria (che Indro Montanelli definì senza remore, come una vera e propria truffa) se intendevano o meno “associarsi” al regno sabaudo, è pacifico che in forza dello stesso “titolo”, noi Veneti, abbiamo ancor oggi la legittima facoltà, in quanto unici depositari dell’originario potere costituente del Popolo Veneto, ad esercitare (con un referendum/plebiscito) quel potere sovrano per verificare se, attualmente, la maggioranza dei cittadini veneti è favorevole o contraria al perdurare di tale infelice e dannosa aggregazione.

    Ringraziamo della collaborazione il Presidente della Giunta Regionale Luca Zaia ed il gruppo trasversale di Consiglieri regionali, liberi nel pensiero ed ispirati da sentimenti democratici, che si stanno accingendo, sotto la nostra spinta progettuale ed in forza della nostra convinta e pervicace azione incalzante, a scrivere una pagina di STORIA con la nostra penna intinta nell’inchiostro dorato della LIBERTA’ e dell’INDIPENDENZA.
    سمَـَّوُوُحخ ̷̴̐خ ̷̴̐خ ̷̴̐خ امارتيخ ̷̴̐خ la moda del momento ?

  • #2
    Re: Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? SI - NO

    niente politica su EE, grazie.

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