L'art. 32 c.1 del cosiddetto "Decreto fiscale", ovvero il Decreto Legge 124/2019 convertito in legge, esclude dal regime di esenzione IVA l'insegnamento della guida automobilistica finalizzato a far ottenere la patente di guida di categoria B e C1.
Significa che sarà dovuta l'IVA sul costo dei corsi per l'ottenimento della patente B e C1.
La patente B, in particolare, può essere conseguita a partire dai 18 anni, superando un esame teorico e uno pratico, di guida, ed è la più diffusa perchè consente di condurre le comuni automobili.
Con la patente B infatti si possono guidare
- Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t per il trasporto di 8 persone (oltre il conducente)
- Autoveicoli per la categoria B con rimorchio leggero, la cui massa non sia superiore a 750 Kg
- Autoveicoli per la categoria B con un rimorchio la cui massa superi i 750 Kg, purché la combinazione non superi i
4250 Kg. Se la combinazione supera i 3500 Kg è richiesto il superamento di una prova di capacità su veicolo
specifico.
La normativa avrà efficacia dall'1 gennaio 2020, e non sarà retroattiva:
l'IVA dunque non è dovuta per le prestazioni effettuate fino al 31.12.2019.
L'applicazione dell'IVA sui servizi delle scuole guida si è resa necessaria in seguito ad una specifica sentenza della Corte di Giustizia UE (14.3.2019 causa C-449/17).
NOTIZIE DEGLI ULTIMI GIORNI:
l'agenzia delle entrate si è espressa in merito questi giorni sulla questione dell'IVA per le patenti di guida; secondo l'ADE, l'iva andrebbe richiesta anche per l'ottenimento delle patenti A1, A2, A (cioè patenti moto).
NESSUN ALLARME: quella dell'ADE è solo un interpretazione... la legge parla chiaro: ad oggi, l'IVA è richiesta SOLO per le patenti B e C1.
Significa che sarà dovuta l'IVA sul costo dei corsi per l'ottenimento della patente B e C1.
La patente B, in particolare, può essere conseguita a partire dai 18 anni, superando un esame teorico e uno pratico, di guida, ed è la più diffusa perchè consente di condurre le comuni automobili.
Con la patente B infatti si possono guidare
- Autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t per il trasporto di 8 persone (oltre il conducente)
- Autoveicoli per la categoria B con rimorchio leggero, la cui massa non sia superiore a 750 Kg
- Autoveicoli per la categoria B con un rimorchio la cui massa superi i 750 Kg, purché la combinazione non superi i
4250 Kg. Se la combinazione supera i 3500 Kg è richiesto il superamento di una prova di capacità su veicolo
specifico.
La normativa avrà efficacia dall'1 gennaio 2020, e non sarà retroattiva:
l'IVA dunque non è dovuta per le prestazioni effettuate fino al 31.12.2019.
L'applicazione dell'IVA sui servizi delle scuole guida si è resa necessaria in seguito ad una specifica sentenza della Corte di Giustizia UE (14.3.2019 causa C-449/17).
NOTIZIE DEGLI ULTIMI GIORNI:
l'agenzia delle entrate si è espressa in merito questi giorni sulla questione dell'IVA per le patenti di guida; secondo l'ADE, l'iva andrebbe richiesta anche per l'ottenimento delle patenti A1, A2, A (cioè patenti moto).
NESSUN ALLARME: quella dell'ADE è solo un interpretazione... la legge parla chiaro: ad oggi, l'IVA è richiesta SOLO per le patenti B e C1.