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Libretto di circolazione...

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  • Libretto di circolazione...

    Ciao ragazzi...ad un miko amico hanno ritirato il libretto di circolazione della sua moto in quanto ha sostituito lo scarico con uno non omologato e ha messo un ammortizzatore di sterzo che di serie non c'era...inoltre aveva gli specchietti non a norma cosi come le frecce anteriori e il faro non marchiato CE...volevo chiedervi se la legge per queste infrazioni impone il ritiro del libretto visto che ad una prima mia letta da profano del codice il ritiro cè solo ed esclusivamente se si modifica telaio freni o motore!...
    Per il resto ci sono multe fino a 270 Eur circa....sbaglio?

    Grazie a tutti in anticipo.
    partecipa anche tu alla FantaSBK

  • #2
    Direi che hanno abbastanza prove per giustificare il ritiro.....
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.


    Black_sheep83@hotmail.com

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    • #3
      SI SI BASTAVANO GLI SCARICHI PER IL RITIRO
      Z A N Z I

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      • #4
        No gli scarichi non bastano....leggete qui di seguito...un ragazzo che ha contestato e ha avuto ragione!(tratto da un forum)

        I Consigli degli Esperti.

        Niente sequestro per marmitta truccata.

        Per uno scarico non omologato scatta per forza il ritiro del libretto della moto? No: spesso si tratta di una errata interpretazione del Codice della strada.
        Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico.Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia , che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre , la legge non ammette ignoranza: se vi fermano le forze dell' ordine,"potreste" rischiare una sanzione amministrativa di euro 328 e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo. Il condizionale è d'obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un'errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni.

        Il caso.
        L'anno scorso un motociclista veniva fermato a un posto di blocco dei carabinieri, i quali gli contestavano la violazione del codice della strada perché circolava alla guida della moto con silenziatore non omologato. I militari , pertanto, applicavano una sanzione di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione così come previsto dall'articolo 78 comma 3 e 4, del codice della strada. Il malcapitato, tuttavia, convinto dell'errore di interpretazione della normativa vigente, presentava ricorso al giudice di pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n.12201 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto.

        Cosa dice la legge.
        Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare è il 79, non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive ce vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.

        Conclusioni
        Data la specificità delle disposizioni contenute nell'art. 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare anche l'ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 65 euro, così come prevista dall' articolo 79.

        Si può ricorrere…
        Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto:
        a) Al Giudice di Pace: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'infrazione depositate presso l'ufficio del giudice di pace competente (cioè quello della zona dove è stata elevata la multa) quattro copie autografe della lettera con i motivi del ricorso ed una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE : ricordate che dovete presentarvi personalmente all'udienza fissata dal giudice, pena l' improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate anche che si tratta di una causa vera e propria, è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale.
        b) Al Prefetto: Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della multa,.al comando che ha elevato la contravvenzione. La raccomandata deve contenere: a) una lettera con i motivi per cui fate ricorso; b) una fotocopia del verbale di notifica; c) una fotocopia del libretto di circolazione. ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge, ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile opporre ancora un'ulteriore ricorso al giudice di pace ( entro 30 giorni) , citando la legge n.340/2000
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        • #5
          Re: Libretto di circolazione...

          Messaggio originariamente postato da MARKS3
          Ciao ragazzi...ad un miko amico hanno ritirato il libretto di circolazione della sua moto in quanto ha sostituito lo scarico con uno non omologato e ha messo un ammortizzatore di sterzo che di serie non c'era...inoltre aveva gli specchietti non a norma cosi come le frecce anteriori e il faro non marchiato CE...volevo chiedervi se la legge per queste infrazioni impone il ritiro del libretto visto che ad una prima mia letta da profano del codice il ritiro cè solo ed esclusivamente se si modifica telaio freni o motore!...
          Per il resto ci sono multe fino a 270 Eur circa....sbaglio?

          Grazie a tutti in anticipo.
          x lo scarico non omologato ed aperto c'è il ritiro del libretto e nuovo collaudo. nei vari forum possono scrivere quello ke vogliono abbandonandosi a disquisizioni varie, interpretazioni normative. fatto stà ke il libretto lo ritirano e lo mandano alla M.C.T.C. con relativa sanzione pecuniaria da estinguere entro 60 gg.. retoricao no, poi devi sempre adire le vie legali x dimostrare ke la ragione è dalla tua parte ed intanto....

          Il tempo dissipa
          nello splendido etere
          la solida angolarità dei fatti

          Ralph Waldo Emerson

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          • #6
            Messaggio originariamente postato da MARKS3
            No gli scarichi non bastano....leggete qui di seguito...un ragazzo che ha contestato e ha avuto ragione!(tratto da un forum)

            I Consigli degli Esperti.

            Niente sequestro per marmitta truccata.

            Per uno scarico non omologato scatta per forza il ritiro del libretto della moto? No: spesso si tratta di una errata interpretazione del Codice della strada.
            Il codice della strada vieta di montare silenziatori non omologati per circolare su strade aperte al traffico.Il motivo della norma è chiaro: il controllo delle emissioni inquinanti e sonore. Può capitare, tuttavia , che una moto usata venga consegnata a vostra insaputa con lo scarico non in regola, o che un rivenditore poco serio possa vendervi per omologato uno scarico che in realtà non lo è. Come sempre , la legge non ammette ignoranza: se vi fermano le forze dell' ordine,"potreste" rischiare una sanzione amministrativa di euro 328 e il ritiro della carta di circolazione, con il conseguente obbligo di affrontare un nuovo collaudo. Il condizionale è d'obbligo perché in realtà il ritiro ritiro del libretto a volte è basato su un'errata interpretazione della normativa. Un errore che può portare a ingiuste vessazioni.

            Il caso.
            L'anno scorso un motociclista veniva fermato a un posto di blocco dei carabinieri, i quali gli contestavano la violazione del codice della strada perché circolava alla guida della moto con silenziatore non omologato. I militari , pertanto, applicavano una sanzione di 328 euro e il ritiro della carta di circolazione così come previsto dall'articolo 78 comma 3 e 4, del codice della strada. Il malcapitato, tuttavia, convinto dell'errore di interpretazione della normativa vigente, presentava ricorso al giudice di pace di Caprino Veronese (VR), il quale con sentenza n.12201 accoglieva le richieste del motociclista riducendo la sanzione a 65 euro e restituendo il libretto.

            Cosa dice la legge.
            Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 78 e 79. Ma secondo il Giudice di pace di Caprino Veronese, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare è il 79, non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive ce vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 328 a 1.311 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.

            Conclusioni
            Data la specificità delle disposizioni contenute nell'art. 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 (che pur nella sua generalità potrebbe inquadrare anche l'ipotesi contestata) e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di una moto con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 65 euro, così come prevista dall' articolo 79.

            Si può ricorrere…
            Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto:
            a) Al Giudice di Pace: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'infrazione depositate presso l'ufficio del giudice di pace competente (cioè quello della zona dove è stata elevata la multa) quattro copie autografe della lettera con i motivi del ricorso ed una copia del verbale di notifica. Se la multa è stata emessa in una città diversa dalla vostra, eleggete domicilio presso quella cancelleria. ATTENZIONE : ricordate che dovete presentarvi personalmente all'udienza fissata dal giudice, pena l' improcedibilità (il ricorso è perso in partenza). Ricordate anche che si tratta di una causa vera e propria, è possibile difendersi da soli, ma è meglio farsi assistere da un legale.
            b) Al Prefetto: Bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dal ricevimento della multa,.al comando che ha elevato la contravvenzione. La raccomandata deve contenere: a) una lettera con i motivi per cui fate ricorso; b) una fotocopia del verbale di notifica; c) una fotocopia del libretto di circolazione. ATTENZIONE: il prefetto ha 90 giorni di tempo per accogliere o respingere il ricorso. Se lo respinge, ma emette l'ordinanza dopo più di 90 giorni dall'opposizione del ricorso stesso, è possibile opporre ancora un'ulteriore ricorso al giudice di pace ( entro 30 giorni) , citando la legge n.340/2000
            tutto vero, ovviamente se l'impianto di scarico non è stato modificato nella sua struttura. in altre parole se il finale non omologato ha cmq sia la stessa forma e la stessa posizione di quello omologato sussiste la sanzione secondo l'art. 79 x quanto citato nell'art. 72; se invece l'impianto è stato modificato nella sua struttura con la sostituzione di tutte le tubazioni, diversa forma e posizione, allora si incorre nella sanzione prevista dall'art. 78.
            Ultima modifica di Stè 500; 26-08-2003, 18:16.
            Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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            • #7
              stesso discorso vale x i fanali non omologati (che devono cmq rispettare la stessa forma e posizione). si rientra anche qui nell'art.72 e quindi nella sanzione prevista dal 79 ovvero "dispositivi non conformi o non istallati correttamente".
              Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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              • #8
                è utile allo scopo di capire il disguido una citazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli sanzionate dall'art.78.

                D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

                Appendice V - Art. 227
                Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

                A - Masse, dimensioni ed allestimenti
                a) Massa in ordine di marcia (tara).
                b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
                c) Masse massime sugli assi.
                d) Dimensioni massime di ingombro.
                e) Numero assi ed interassi.
                f) Carreggiate.
                g) Sbalzi massimi.
                h) Fascia di ingombro.
                i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
                l) Tipo della struttura portante.
                m) Carrozzeria.
                n) Attrezzature particolari.

                B - Prestazioni
                a) Determinazione velocità calcolata.
                b) Verifica della velocità massima.
                c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e
                relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
                d) Determinazione consumo combustibile.
                e) Prova di accelerazione in piano.
                f) Spunto in salita.
                g) Rapporto potenza/massa.
                h) Massa rimorchiabile.
                i) Tipo della trasmissione e rapporti.

                C - Sicurezza attiva
                a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
                b) Impianto elettrico.
                c) Avvisatori acustici.
                d) Tergiproiettori.
                e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
                f) Specchi retrovisori.
                g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
                h) Riscaldamento abitacolo.
                i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
                l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
                m) Campo di visibilità del conducente.
                n) Tergilavacristallo parabrezza.
                o) Cerchi e ruote.
                p) Pneumatici e sospensioni.
                q) Sistemazione dei pedali di comando.

                D - Sicurezza passiva
                a) Urti e ribaltamento.
                b) Antifurto.
                c) Vetri di sicurezza.
                d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
                e) Paraurti per autovetture.
                f) Protezione posteriore anti incuneamento.
                g) Protezione contro lo spostamento del carico (406).
                h) Protezione laterale.
                i) Parafanghi.
                l) Calzatoie.
                m) Sterzo.
                n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
                o) Cinture di sicurezza.
                p) Sistemi di ritenuta bambini.
                q) Appoggiatesta.
                r) Sporgenze esterne.
                s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
                t) Resistenza cabine.
                u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
                v) Paraspruzzi.
                z) Recipienti semplici a pressione.

                E - Protezione ambientale
                a) Antidisturbi radio.
                b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
                c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
                d) Posizione tubo di scarico.
                e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

                F - Norme per particolari categorie di veicoli
                a) Caratteristiche delle autoambulanze.
                b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
                c) Caratteristiche degli autobus.
                d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
                e) Caratteristiche delle autocaravan.
                f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in
                servizio di piazza.
                g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
                h) Caratteristiche dei ciclomotori.
                i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
                l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
                m) Caratteristiche dei filoveicoli.

                G - Disposizioni fiscali
                a) Alloggiamento targa.
                b) Potenza fiscale.
                c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
                d) Targhette e iscrizioni.
                e) Marcatura di identificazione del motore.
                f) [Colore della carrozzeria].

                H - Varie
                a) Tachimetro.
                b) Cronotachigrafo.
                c) Retromarcia.
                d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
                e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
                f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
                g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
                h) Portabagagli.
                i) Portasci.
                l) Antenna radio o radiotelefonica.
                Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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                • #9
                  Cè sempre il ritiro del libretto per lo scarico non omologato.

                  Leggetevi bene gli articoli: lo scarico può essere sostituito solo con uno omologato CE.


                  Io cmq ho montato un leovince stappabile omologato.

                  Fa lo stesso rumore di uno non omologato e al massimo rischio una multa ma non il ritiro
                  - www.daidegas.it
                  - Una vita da centauro
                  << Ducati 1098 >> Una moto, una passione...e non ti chiede di sposarla

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                  • #10
                    E se uno incide i numeri di omologazione..alla fine è la sessa cosa no?
                    partecipa anche tu alla FantaSBK

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