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Info su decreti e circolari

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  • Info su decreti e circolari

    Ciao,sto per farmi omologare misure maggiori tramite la windpneumatici.
    Mi è però sorto un dubbio:in che decreto,legge,circolare o cos'altro, è scritto esplicitamente che in caso di mancanza di nulla osta della casa si può fornire una relazione tecnica redatta da un ing. che lo sostituisce e che quindi consente la visita/prova/collaudo in motorizzazzione con successiva trascrizione delle misure nuove a libretto??
    E' abbastanza urgente anche perchè ho già chiseto il preventivo..

    Grazie a tutti in anticipo,ciaoz
    Ultima modifica di M206; 07-07-2003, 07:35.
    LEON TDI 150cv FR Limited Edition MONZA

    Ex 206-hdi-ista

  • #2
    dai raga,qualcuno che mi dia un aiuto..
    LEON TDI 150cv FR Limited Edition MONZA

    Ex 206-hdi-ista

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    • #3
      dovresti trovarlo sul sito di elaborare alla sezione leggi e diritti-circolari ministeriali.
      Ultima modifica di Stè 500; 07-07-2003, 08:45.
      Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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      • #4
        è bel quello il problema,che anche leggendo li non mi sembra di aver trovato scritto esplicitamente che una relazione tecnica sostituisce il nulla osta..mi sembra di capire che è obbligatorio..
        correggimi se sbaglio,magari spiegami la frase giusta..boh..
        LEON TDI 150cv FR Limited Edition MONZA

        Ex 206-hdi-ista

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        • #5
          Non ho il codice sotto mano, ma se non ricordo male l'articolo a cui ti riferisci e' il 236 del Regolamento di Attuazione del CDS


          the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool

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          • #6
            adesso provo a cercare poi ti so dire..

            intanto grazie ciaoz
            LEON TDI 150cv FR Limited Edition MONZA

            Ex 206-hdi-ista

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            • #7
              ciao, ho trovato questo:

              Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
              1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
              2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
              a) la massa complessiva massima;
              b) la massa massima rimorchiabile;
              c) le masse massime sugli assi;
              d) il numero di assi;
              e) gli interassi;
              f) le carreggiate;
              g) gli sbalzi;
              h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
              i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
              l) la potenza massima del motore;
              m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. 3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.

              Però tra le varie possibilita non risultano i pneumatici,che invece sono regolati da:

              387.4 INSTALLAZIONE DI UN NUOVO TIPO DI PNEUMATICO: PNEUMATICI CON MARCATURE DIFFERENTI E OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO NON AGGIORNATA.

              In questo caso il nuovo tipo di pneumatico non è stato riconosciuto ammissibile in alternativa a quello previsto in sede di omologazione del veicolo; pertanto sussiste l'obbligo di presentare il mezzo a visita e prova esibendo idonea documentazione tecnica che dovrà essere valutata, caso per caso, dal Funzionario della M.C.T.C. preposto all'espletamento delle operazioni tecniche. Occorre presentare la seguente domanda:

              B- Domanda di visita e prova del veicolo da presentare allo sportello dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. su mod. MC 2119 unitamente al mod. MC 2020, se necessario.
              BO Attestazioni di versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa "3.1" (vedasi "Tariffe M.C.T.C." pag. Z.022/01). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

              B1 Carta di circolazione del veicolo.
              B2 Dichiarazione di Nulla Osta rilasciata dal costruttore del veicolo(identificato per numero di telaio o attraverso la sigla completa del tipo) per il montaggio del nuovo tipo di pneumatico in alternativa a quello previsto originariamente. Con questa dichiarazione il costruttore del veicolo si assume piena responsabilità nei riguardi della trasformazione (8) e garantisce circa la compatibilità dei pneumatici con l'assetto statico e dinamico degli assi e delle sospensioni(9). Nella dichiarazione devono essere indicate le eventuali prescrizioni necessarie per la trasformazione. Il funzionario tecnico dell'Ufficio Provinciale, in sede di visita e prova, deve effettuare tutte le verifiche che riguardano il nuovo equipaggiamento. In particolare dovrà essere accertato che con l'installazione del nuovo tipo di pneumatico (8) (9):

              - le dimensioni massime di ingombro del veicolo rimangono invariate (i pneumatici non devono fuoriuscire dalla carrozzeria e non é nemmeno consentita l'applicazione di bandelle copriruota);
              -la circonferenza di rotolamento non sia superiore al 5% di quella originariamente ammessa;
              - il diametro del cerchio di calettamento diverga dall'originale non più del 10%:
              - l'indice di carico per asse e il codice della classe di velocità non siano inferiori a quelli del pneumatico originariamente installato.

              B3- Fotocopia delle pagine significative delle Tabelle CUNA.

              E' opportuno allegare questa documentazione per una veloce definizione della pratica da parte degli organi della M.C.T.C. L'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. provvede all'aggiornamento del documento di circolazione del veicolo (tramite emissione di un duplicato della carta di circolazione) (7); sulla carta di circolazione, viene annotato che è ammesso il montaggio del nuovo tipo di pneumatico "in alternativa" a quello previsto in sede di omologazione.

              Qui non figura la relazione tecnica che sostituisce il nulla osta..
              Come funziona allora??
              Qualcuno può spiegarmi??

              Grazie ciaoz
              LEON TDI 150cv FR Limited Edition MONZA

              Ex 206-hdi-ista

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              • #8
                ....Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione.....

                La legge va interpretata. Non e' detto che tale disposizione si riferisca esclusivamente alle modifiche sopraccitate. Secondo me tale disposizione e' applicabile a tutte le modifiche per cui e' necessario il nullaosta della casa.

                Cmq spero che qualcuno che conosca meglio di me le procedure di omologazione pneumatici sapra' dirti qualcosa di piu'.
                Ultima modifica di scalper; 09-07-2003, 11:31.


                the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool

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