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Cilomotore elaborato che hanno sequestrato a un mio amico (risp è urgente v prego :P)

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  • Cilomotore elaborato che hanno sequestrato a un mio amico (risp è urgente v prego :P)

    I Carabinieri della mia citta ad un posto di blocco hanno fermato un ragazzo che conosco a bordo del ciclomotore di un altro ragazzo

    Lo scooter era stato elaborato con una marmitta ed un filtro che ovviamente non erano omologati e molto vistosi. Inoltre non erano presenti fisicamente le luci e lo specchietto.

    Morale della favola 860 Euro di multa + sequestro e non so cos'altro forse collaudo.


    Volevo chiedervi: la multa per quello che riguarda il mezzo la deve pagare il proprietario del mezzo oppure il conducente che è stato fermato dagli agenti ?

    Il ciclomotore verra' pressato o è una legenda metropolitana ?

    Non c'e' qualche modo per riprendere lo scooter e farsi detrarre qualcosa visto il cospiquo ammontare della sanzione ?


  • #2
    Re: Cilomotore elaborato che hanno sequestrato a un mio amico (risp è urgente v prego :P)

    Messaggio originariamente postato da RaceWars
    I Carabinieri della mia citta ad un posto di blocco hanno fermato un ragazzo che conosco a bordo del ciclomotore di un altro ragazzo

    Lo scooter era stato elaborato con una marmitta ed un filtro che ovviamente non erano omologati e molto vistosi. Inoltre non erano presenti fisicamente le luci e lo specchietto.

    Morale della favola 860 Euro di multa + sequestro e non so cos'altro forse collaudo.


    Volevo chiedervi: la multa per quello che riguarda il mezzo la deve pagare il proprietario del mezzo oppure il conducente che è stato fermato dagli agenti ?

    Il ciclomotore verra' pressato o è una legenda metropolitana ?

    Non c'e' qualche modo per riprendere lo scooter e farsi detrarre qualcosa visto il cospiquo ammontare della sanzione ?
    la multa la paga il proprietario....poi se i due si mettono d'accordo è un altro discorso...

    il motorino non lo pressano ma lo renderanno originale e poi sarà venduto all'asta!!!
    Non preoccuparti mai di ciò ke gli altri pensano di te, sono troppo occupati a pensare ciò ke tu stai pensando di loro!!!
    L'unica persona per cui vale la pena di piangere e colei ke non ti farà mai piangere!!!!
    Non è importante quante volte cadi, è importante la velocità con la quale riesci a rialzarti!!!
    Quelli del Puffin... SOCIO N.1

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    • #3
      Perchè non ridanno il motorino al legittimo proprietario ? funziona così solo x i motorini ?

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      • #4
        Messaggio originariamente postato da RaceWars
        Perchè non ridanno il motorino al legittimo proprietario ? funziona così solo x i motorini ?
        ke io sappia si.....comunque il proprietario può ricomprarselo all'asta.... di solito sono aste dove si spende poco e niente!!
        Non preoccuparti mai di ciò ke gli altri pensano di te, sono troppo occupati a pensare ciò ke tu stai pensando di loro!!!
        L'unica persona per cui vale la pena di piangere e colei ke non ti farà mai piangere!!!!
        Non è importante quante volte cadi, è importante la velocità con la quale riesci a rialzarti!!!
        Quelli del Puffin... SOCIO N.1

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        • #5
          Messaggio originariamente postato da viulenza turbo
          ke io sappia si.....comunque il proprietario può ricomprarselo all'asta.... di solito sono aste dove si spende poco e niente!!
          mi hanno detto che il mezzo lo rivendono così com'e'...
          ma queste aste dove si tengono? sicuro che non lo pressano? l'ex proprietario è avvantaggiato rispetto agli altri nel ricomprarselo il suo ex mezzo ?

          vale solo x i motorini questa regola ?

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          • #6
            Messaggio originariamente postato da RaceWars
            mi hanno detto che il mezzo lo rivendono così com'e'...
            ma queste aste dove si tengono? sicuro che non lo pressano? l'ex proprietario è avvantaggiato rispetto agli altri nel ricomprarselo il suo ex mezzo ?

            vale solo x i motorini questa regola ?
            Guardate che sequestrato non vuol dire confiscato, anche a me 5 anni fa mi avevano sequestrato lo scooter e portato via col carroattrezzi, ma me lo hanno ridato dopo un mese senza toccarlo!
            La multa la paga e credo che glielo ridiano, se è confiscato no......
            CHI VA PIANO VA SANO E LONTANO......... SI MA NON GLI PASSA UN KA@@O!!!:D:D:D

            P.S. USIAMO LA TESTA;) MICA PUGNETTE;);)

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            • #7
              si...se è solo sequestro...ti rilasciano un foglio nel quale è scritto quando e dove lo devi andare a ritirare e dopo quanti giorni.....se è confisca....devi ricomprartelo all'asta!!
              Non preoccuparti mai di ciò ke gli altri pensano di te, sono troppo occupati a pensare ciò ke tu stai pensando di loro!!!
              L'unica persona per cui vale la pena di piangere e colei ke non ti farà mai piangere!!!!
              Non è importante quante volte cadi, è importante la velocità con la quale riesci a rialzarti!!!
              Quelli del Puffin... SOCIO N.1

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              • #8
                come al solito hanno fatto casino, la multa non so dove l'hanno presa così alta, inoltre se il motorino supera i 45 viene confiscato, se viene modificato semplicemente senza che sia dimostrato che supera i 45 ci sarebbe il ritiro della carta di circolazione, cioè del certificato di idoneità tecnica, ma non sono sicuro che sia applicabile, insomma hanno inventato un po' di cosette. poi 800 euro di multa mi devono spiegare dove li hanno presi.

                97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

                1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
                a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all’art. 76;
                b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione.
                2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.
                3. Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
                4. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
                5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.
                6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

                7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
                10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
                11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.
                12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’art. 102.
                14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
                Ultima modifica di Stè 500; 28-04-2004, 20:22.
                Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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                • #9
                  Messaggio originariamente postato da Stè 500
                  come al solito hanno fatto casino, la multa non so dove l'hanno presa così alta, inoltre se il motorino supera i 45 viene confiscato, se viene modificato semplicemente senza che sia dimostrato che supera i 45 ci sarebbe il ritiro della carta di circolazione, cioè del certificato di idoneità tecnica, ma non sono sicuro che sia applicabile, insomma hanno inventato un po' di cosette. poi 800 euro di multa mi devono spiegare dove li hanno presi.

                  97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.

                  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
                  a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all’art. 76;
                  b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione.
                  2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.
                  3. Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
                  4. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
                  5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.
                  6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

                  7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                  8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                  9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
                  10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
                  11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.
                  12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
                  13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’art. 102.
                  14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
                  Si, hanno un pò troppa confusione in testa e basta ste leggende metropolitane: esiste per quello la lege 800 euro nemmeno alle auto.......
                  Cmq non vi preoccupate che se non è successo nulla di grave e se i pulotti non sono bastardissimi fra un mese lo recuperi lo scooter lasciandoci anche dei bei soldini per il fermo parcheggio....
                  CHI VA PIANO VA SANO E LONTANO......... SI MA NON GLI PASSA UN KA@@O!!!:D:D:D

                  P.S. USIAMO LA TESTA;) MICA PUGNETTE;);)

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                  • #10
                    cmq x la cronaca è diritto del conducente o del proprietario scegliere il luogo di custodia del veicolo in fermo o in sequestro.
                    Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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