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Corse Clandestine

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  • Re: Corse Clandestine

    so che di norma le auto adesso vengono cmq restituite..anche in caso di flagranza di reato..e restano "usabili" fino alla fine del processo..

    il rumore potrebbe essere dato dal fatto che ha strusciato contro qualcosa scendnedo dal carro attrezzi

    è buona norma quando bvi sequestrano l'auto (lo so..è assurdo pretednere di avere questa lucidità..ma è necessario) chiedere che vengano annotati gli effettivi kilometri dell'auto..

    inoltre credo che nesusno mi vieti di portragli via i cavi candele prima che salga sul carro attrezzi...
    L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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    • Re: Corse Clandestine

      Originariamente inviato da nik978
      so che di norma le auto adesso vengono cmq restituite..anche in caso di flagranza di reato..e restano "usabili" fino alla fine del processo..

      il rumore potrebbe essere dato dal fatto che ha strusciato contro qualcosa scendnedo dal carro attrezzi

      è buona norma quando bvi sequestrano l'auto (lo so..è assurdo pretednere di avere questa lucidità..ma è necessario) chiedere che vengano annotati gli effettivi kilometri dell'auto..

      inoltre credo che nesusno mi vieti di portragli via i cavi candele prima che salga sul carro attrezzi...
      le nuove norme sul sequestro stabiliscono che la custodia è affidata al proprietario o al conducente del veicolo.
      Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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      • Re: Corse Clandestine

        Originariamente inviato da Stè 500
        le nuove norme sul sequestro stabiliscono che la custodia è affidata al proprietario o al conducente del veicolo.
        e non stanno manco un secondo al deposito giudiziario??
        io cfedevo che cmq ci volesse un foglio di qualcuno..e in quel mentre l'auto resta in deposito..
        allora se capit a ame col cazzo che me la faccio protare via...
        L'uomo superiore vive in pace con tutti, senza agire come tutti

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        • Re: Corse Clandestine

          Originariamente inviato da nik978
          e non stanno manco un secondo al deposito giudiziario??
          io cfedevo che cmq ci volesse un foglio di qualcuno..e in quel mentre l'auto resta in deposito..
          allora se capit a ame col cazzo che me la faccio protare via...
          no, x ragioni di risparmio, xchè il deposito costa e anche il carroattrezzi, quindi si ha il diritto di scegliere sia il carro che il luogo di custodia. ora vedo se ritrovo la normativa.
          Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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          • Re: Corse Clandestine

            ecco l'art. 213 modificato dal d.l. del 30 settembre 2003:

            Art. 213 C.d.S.

            Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa.

            1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
            2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
            2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
            2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

            2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.
            3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.
            4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
            5. Soppresso.
            6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
            7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri.
            Ultima modifica di Stè 500; 06-10-2004, 00:04.
            Cinquecento e Seicento tuningzate 3D (10)

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            • Re: Corse Clandestine

              Ragà mi è arrivata una lettera a casa da parte della motorizzazione di Venezia e parla di una Revisione della patente in base all'articolo 128 c.d.s. Devo preoccuparmi?
              Vendo a soli intenditori
              MONOPOSTO FORMULA 4
              Marmitta artigianale per vecchia MINI
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              500 Pronto Pista Per Gare Di Accelerazione!!!

              Meravigliosa Mini Morris !!!

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              • Re: Corse Clandestine

                Gli Uffici provinciali della Motorizzazione hanno il potere di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità per la guida stessa (art. 128 CdS).

                La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida comporta l'annullabilità del provvedimento finale per violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 580 del 13 febbraio 2004, disattendendo la decisione del giudice di merito secondo cui la contestazione di una violazione alle norme del codice della strada avrebbe costituito, di per sè, notizia dell'avvio del relativo procedimento, così da rendere superflua una formale comunicazione.

                (Altalex, 6 ottobre 2004)






                CONSIGLIO DI STATO

                Sezione VI

                Sentenza n. 580 del 13/02/2004

                (Pres. Giacchetti - Est. Minicone)

                Svolgimento del processo e motivi della decisione

                1. - Con ricorso notificato il 17 settembre 2002, il sig. Luciano Demo impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, la decisione n. 3847/128/01, in data 1 luglio 2002, del Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale era stato respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione della patente, adottato, ai sensi dell'art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, dall'Ufficio provinciale della motorizzazione civile di Asti in data 14 giugno 2001, in relazione ad un incidente automobilistico nel quale era stata coinvolta, il giorno 8 maggio 2001, l'autovettura del ricorrente.

                Avverso tale decisione l'interessato deduceva censure di difetto di motivazione, di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, in assenza del carattere di urgenza del medesimo, e di violazione del termine per la conclusione del procedimento stesso ex art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990.

                1.2. - Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, resa in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato e integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.

                2. - Appella l'interessato, contestando le conclusioni del giudice di primo grado e reiterando le doglianze gia’ svolte in quella sede.

                Si e’ costituita l'Avvocatura dello Stato, senza svolgere memorie difensive scritte.

                3. - L'appello e’ fondato.

                3.1. - Al riguardo appare condivisibile ed assorbente la censura, con la quale l'istante lamenta la violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per avere l'Amministrazione, in sede di decisione del ricorso gerarchico, disatteso il rilievo dell'interessato, circa la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento volto a disporre la revisione della patente di guida.

                3.2. - Come la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, la finalita’ della regola procedimentale stabilita dalla norma citata va individuata, da un lato, nell'esigenza di assicurare piena visibilita’ all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall'altro, di garantire la partecipazione del destinatario dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l'acquisizione anche delle ragioni esposte da quest'ultimo, l'amministrazione sia posta in condizione (anche nell'interesse pubblico) di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto.

                3.3. - Ed invero, alle anzidette esigenze di trasparenza e di partecipazione, il legislatore ha consentito di derogare solo in presenza di particolari ragioni di celerita’ (delle quali l'amministrazione dia espressamente conto o che siano insiti nella fattispecie concreta), che non permettano di attendere, per l'emanazione del provvedimento, i tempi minimi necessari per dare ingresso alle osservazioni del privato.

                In assenza di tale presupposto, il mancato rispetto del principio sancito dall'art. 7 della legge n. 241/90 vizia ineluttabilmente il provvedimento finale, con il solo temperamento (introdotto dalla giurisprudenza) per i casi in cui l'omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacche’ il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l'intervento dell'interessato, ovvero quest'ultimo sia stato, comunque, posto in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza aliunde del procedimento stesso.

                4. - Sennonche’, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi che giustifichino una deroga al principio anzidetto.

                4.1. - Ed invero, l'art. 128 del nuovo codice della strada, attribuisce agli Uffici provinciali della Motorizzazione il potere (ampiamente discrezionale) di disporre la revisione della patente tutte le volte in cui accadimenti correlati alla guida dell'autoveicolo facciano insorgere, a giudizio di tale organo, dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneita’ per la guida stessa.

                Poiche’, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida, non appare condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo la quale la contestazione di una violazione alle norme del codice della strada costituirebbe, di per se’, notizia dell'avvio del relativo procedimento, si’ da rendere superflua una formale comunicazione.

                Per contro, e’ proprio nella fase prodromica della valutazione, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 128 citato che il coinvolgimento dell'interessato appare necessario per una migliore rappresentazione di tutti gli elementi che concorrono a configurare la condotta di quest'ultimo e possono indurre, correlativamente, perplessita’ sulla sua perdurante idoneita’ alla guida.

                5. - Ne’ potrebbe, d'altra parte, ritenersi che il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, rivesta, di per se’, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l'obbligo della previa comunicazione, dal momento che il procedimento di revisione della patente non si articola in tempi strettissimi (l'appellante assume, senza essere smentito, che gli e’ stato concesso un lasso di tempo di sei mesi per avviare la relativa pratica) e, soprattutto, non determina, nelle more del suo svolgimento, il divieto di guida (comminabile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso il diverso provvedimento di sospensione della patente), onde non si ravvisano, anche per questo profilo, ragioni per assolvere l'Amministrazione dall'obbligo sancito dall'art. 7 della legge n. 241/1990.

                6. - L'appello va, in conclusione accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va annullato il provvedimento impugnato.

                Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate
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                • Re: Corse Clandestine

                  contatta un avvocato
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                  • Re: Corse Clandestine

                    Originariamente inviato da nik978
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