già anche io ho sentito 3 cm, ma il mio dubbio è che sia in merito a spoiler o minigomme che cmq devono essere omologati, se l'allargamento lo fai tu non so se valgono questi 3cm...ma nn credo
...::Tuning is NOT a Crime::FuCk ThE RuLeS::... ...::TeamX-TreeM::... MaDdA FaKkA StYle® CrEaToR "Basta un momento per dimenticare una vita, ma non basta una vita per dimenticare un momento" :::Siamo tornati...e siamo più incazzati di prima!!! By Anonima Sverniciatrice Sarda®::: Warm NUN TE TEMO!!! ...
non esiste nessuna tolleranza. esiste la possibilità di applicare sulle fiancate dei veicoli cartelli pubblicitari che sporgano massimo di 30 mm x lato ed è lo stesso principio su cui si basa la tecnostrada nel professare la legalità degli allargamenti fino a 30 mm, ma un conto è applicare un cartello pubblicitario che rimane cmq sia una struttura a sè perfettamente rimovibile, un conto è invece allargare la carrozzeria, cioè modificarla strutturalmente.
non esiste nessuna tolleranza. esiste la possibilità di applicare sulle fiancate dei veicoli cartelli pubblicitari che sporgano massimo di 30 mm x lato ed è lo stesso principio su cui si basa la tecnostrada nel professare la legalità degli allargamenti fino a 30 mm, ma un conto è applicare un cartello pubblicitario che rimane cmq sia una struttura a sè perfettamente rimovibile, un conto è invece allargare la carrozzeria, cioè modificarla strutturalmente.
gia pensavo che nn si poteva (la cosa della pubblicita non la sapevo )
cmq qualcuno conosce il metodo per omologare allargamenti/allungamenti della carrozzeria...apparte tecnostrada?
io ci provo e...
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eccolo qui è un articolo del regolamento di attuazione del codice della strada:
TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
3. PUBBLICITA' SULLE STRADE E SUI VEICOLI (art. 23 C.S.)
Art. 57. - Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.s.).
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 mq;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.
appunto questi 3 cm su cui fa riferimento la tecnostrada vengono fuori da questo articolo del cds che permette l'applicazione di pannelli pubblicitari, ma ripeto che non è legge, non è appurato al 100% che sia possibile questa cosa.
appunto questi 3 cm su cui fa riferimento la tecnostrada vengono fuori da questo articolo del cds che permette l'applicazione di pannelli pubblicitari, ma ripeto che non è legge, non è appurato al 100% che sia possibile questa cosa.
come la maggior parte delle modifiche...perchè chi ti ferma quasi mai è interessato come te alle novità in questo campo e di conseguenza nn sa se sei in regola o meno...ma tanto decide lui
il TUNING, quello vero, è PASSIONE
non un atto da punire
come la maggior parte delle modifiche...perchè chi ti ferma quasi mai è interessato come te alle novità in questo campo e di conseguenza nn sa se sei in regola o meno...ma tanto decide lui
ma non è proprio esatto pensare che modifiche estetiche che sporgono di 3 cm x lato dall'auto siano assimilabili a esposizione pubblicitaria. penso che anche qualsiasi giudice di pace storcerebbe il naso. la pubblicità è una cosa, la carrozzeria è un'altra.
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