Re: Furto in auto eventuali responsabilità
inoltre nel tuo caso rientra propriamente il Contratto di Deposito, disciplinato dal nostro Legislatore agli artt. 1766 e ss. cod. civ. Questi difatti, costituisce l'accordo attraverso il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile (l'auto in questo caso) con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 cod. civ.).
C'e da ricordare però che il depositario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e una sua eventuale responsabilità per colpa viene valutata, secondo il legislatore, con minor rigore (art. 1768 cod. civ.), dando origine così ad una diminuzione del ammontare (quantum) del risarcimento dovuto dal depositario nel caso in cui l'inadempimento risulti ad egli imputabile.
In questo caso spiegherei inoltre che in questo caso rientrerebbe pure l'affidamento che, nell'area di deposito di immissione e stazionamento o sosta (chiamala come vuoi), sia compresa quindi la custodia , restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto eventualmente predisposte dalla società che gestisce il parcheggio, che escludano a loro volta un obbligo di custodia o l'obbligo stesso di custodia (nel tuo caso). (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.02.2004, n. 3863, conf. da Cass. Civ., Sez. III, 13.03.2007, n. 5837).
Poi qualcuno sicuramente dirà che ho poca esperienza giuridica di base e dirà che non ti psetta una mazza. Male per lui.....comunque questo è quello che ho sempre saputo....
Sappi che detto terra terra, hai diritto al risarcimento e rivolgendoti al tuo legale otterrai un risarcimento per i sopradetti motivi. Quello che c'è scritto nel parcheggio, ad esempio, che esonera loro dalle eventuali responsabilità di furto di accessori nel veicolo o di parti del veicolo è meramente e puramente carta straccia.
inoltre nel tuo caso rientra propriamente il Contratto di Deposito, disciplinato dal nostro Legislatore agli artt. 1766 e ss. cod. civ. Questi difatti, costituisce l'accordo attraverso il quale una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile (l'auto in questo caso) con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 cod. civ.).
C'e da ricordare però che il depositario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e una sua eventuale responsabilità per colpa viene valutata, secondo il legislatore, con minor rigore (art. 1768 cod. civ.), dando origine così ad una diminuzione del ammontare (quantum) del risarcimento dovuto dal depositario nel caso in cui l'inadempimento risulti ad egli imputabile.
In questo caso spiegherei inoltre che in questo caso rientrerebbe pure l'affidamento che, nell'area di deposito di immissione e stazionamento o sosta (chiamala come vuoi), sia compresa quindi la custodia , restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto eventualmente predisposte dalla società che gestisce il parcheggio, che escludano a loro volta un obbligo di custodia o l'obbligo stesso di custodia (nel tuo caso). (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.02.2004, n. 3863, conf. da Cass. Civ., Sez. III, 13.03.2007, n. 5837).
Poi qualcuno sicuramente dirà che ho poca esperienza giuridica di base e dirà che non ti psetta una mazza. Male per lui.....comunque questo è quello che ho sempre saputo....
Sappi che detto terra terra, hai diritto al risarcimento e rivolgendoti al tuo legale otterrai un risarcimento per i sopradetti motivi. Quello che c'è scritto nel parcheggio, ad esempio, che esonera loro dalle eventuali responsabilità di furto di accessori nel veicolo o di parti del veicolo è meramente e puramente carta straccia.
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